SPESE SANITARIE DETRAIBILI
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- Pubblicato Venerdì, 29 Gennaio 2016 07:32
- Scritto da MPFox
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Come compilare la dichiarazione dei redditi con le spese sanitarie rimaste fuori dal 730 precompilato, per la detrazione 2016: ecco quali medicine e farmaci da banco sono detraibili al 19% al lordo della franchigia di 129,11 euro.
Per capire quali medicinali da banco godono della detrazione fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) in quanto spese sanitarie, è la distinzione tra farmaci e parafarmaci. Dunque, si possono detrarre le spese per aspirina e analgesici ma non per integratori alimentari, anche se prescritti dal medico.
Ecco una breve guida per capire come comportarsi, dal momento che anche per il 2016 il contribuente è chiamato a calcolare da sé l’ammontare delle spese farmaceutiche prive di prescrizione: l’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che l’importo degli scontrini per i farmaci da banco non sarà automaticamente inserito nel 730 precompilato. In pratica, nel 730/2016 confluiranno solo le medicine acquistate nel 2015 dietro presentazione di ricetta medica.
Medicine detraibili
Per essere detraibile il prodotto deve essere definito farmaco (e non prodotto parafarmaceutico).
Nello scontrino è riportata tale indicazione (es.: se compare la scritta “parafarmaco” non può applicarsi la detrazione).
Un altro metodo è fare riferimento a quando indicato sulla confezione. I farmaci da banco detraibili presentano sempre una delle seguenti sigle:
- OTC (over the counter, farmaci da banco);
- SOP (farmaco senza obbligo di prescrizione medica);
- F.co (farmaco);
- Med.le (medicinale),
- farmaci di fascia C;
- diciture: omeopatico, galenico, officinale, magistrale, preparazione, automedicazione, etico, ticket o analoghe (è possibile siano abbreviati in omeo, galen, ecc.).
I farmaci sono sempre contrassegnati da uno specifico codice alfanumerico AIC, rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco: se il codice inizia con A0 si tratta di un farmaco, se c’è la scritta A9 si tratta di un parafarmaco.
Casi particolari
Nella risoluzione 396/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di ulteriori indicazioni. Ad esempio: gli integratori alimentari, anche se prescritti dal medico, non sono farmaci, ma prodotti che appartengono all’area alimentare.
Per quanto riguarda i prodotti fitoterapici, invece, il discorso è diverso: sono ufficialmente approvati dall’Agenzia Italiana del Farmaco e possono essere venduti solo in farmacia, in alcuni casi dietro presentazione di ricetta medica e in altri casi senza, quindi sono detraibili. Si definisce un farmaco fitoterapico
«ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali».
Attenzione: prodotti a base di erbe non approvati dall’AIFA, anche se possono avere una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali.
Altre precisazioni: i prodotti galenici sono detraibili solo se preparati direttamente dal farmacista, dietro presentazione di scontrino parlante (con l’indicazione che si tratta di un farmaco) o ricevuta del farmacista (che scriverà “farmcaco” o “medicina” o equivalenti).
Infine, i dispositivi medici sono detraibili se definibili come tali sullo scontrino (dispositivo medico / DM / IVD) e se dotati di marcatura CE. La circolare Agenzia delle Entrate n.20 del 2011 riporta un elenco (non esaustivo) dei più comuni dispositivi medici detraibili:
Dispositivi medici detraibili (DM) |
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi |
Montature per lenti correttive dei difetti visivi |
Occhiali premontati per presbiopia |
Apparecchi acustici |
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate |
Siringhe |
Termometri |
Apparecchio per aerosol |
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa |
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia |
Pannoloni per incontinenza |
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) |
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) |
Lenti a contatto |
Soluzioni per lenti a contatto |
Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) |
Materassi ortopedici e materassi antidecubito |
Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) |
Contenitori campioni (urine, feci) |
Test di gravidanza |
Test di ovulazione |
Test menopausa |
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio |
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL |
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi |
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari |
Test autodiagnosi prostata PSA |
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) |
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci |
Test autodiagnosi per la celiachia |
Ai fini della detrazione, le spese mediche 2016 saranno inserite automaticamente dall'Agenzia delle Entrate nel nuovo modello 730 precompilato 2016, mentre andranno indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi - modello 730 2016 nel rigo E1 a E5, che utilizza il modello cartaceo tradizionale.
Ricordiamo inoltre che, il tetto massimo delle spese sanitarie detraibili per i familiari non a carico è pari a 6.197,48 e l'importo totale delle spese va indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.
Consultazione
La consultazione delle spese mediche inserite nel 730 precompilato 2016, potrà avvenire entro il 15 aprile 2016 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi precompilata predisposta sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ove, il contribuente troverà tutte le informazioni relative a ciascuna spesa ed il relativo rimborso.
Modello Opposizione utilizzo dati spese mediche come funziona?
Il contribuente può opporsi all'utilizzo dei dati spese mediche per il 730 precompilato? Si, tutti i cittadini che non vogliono che i propri dati di spesa sanitaria vengano utilizzati per l'elaborazione del proprio 730 precompilato da parte dell'Agenzia, possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo dei dati.
Come funziona l'opposizione? Come fa il contribuente ad opporsi all'utilizzo dei propri dati relativi alle spese sanitarie? Il cittadino può opporsi all'utilizzo dei dati di spesa medica sanitaria sostenuta nel corso dell'anno precedente e dei relativi rimborsi, comunicati all’Agenzia per l’elaborazione della precompilata nei seguenti modi:
- Scontrino parlante: non comunicando a chi emette il documento fiscale il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- Chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria che sulla ricevuta o sulla fattura venga annotata l’opposizione. Tale dicitura non si applica però alle spese sostenute nel 2015.
- Accedendo tramite le credenziali Fisconline all'area autenticata del sito Sistema tessera sanitaria: tale modalità è prevista a partire dal 2016 per i dati di spesa medica sanitaria. In questo caso, il cittadino può manifestare la sua opposizione per ogni singola voce di spesa dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, per cui se la spesa è effettuata nel 2015, ha tempo dal 1° al 28 febbraio 2016. In alternativa, per sole spese sostenute nel 2015, il cittadino può esercitare l'opposizione dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 comunicando all'Agenzia delle Entrate, la tipologia di spesa da escludere, il numero della tessera sanitaria, il codice fiscale e gli altri dati anagrafici richiesti nell’apposito modello allegato al provvedimento. Tale comunicazione, da effettuarsi tramite apposito modello opposizione utilizzo dati deve essere inviata all'Agenzia tramite:
- e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- Telefonando al numero 848800444 da telefono fisso, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall’estero;
- Consegnando personalmente a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, il modello di richiesta di opposizione.
Nei primi due casi, è possibile sostituire il modello con una lettera scritta in forma libera indicando il tipo di documento di identità, numero e scadenza. Per chi utilizza il modello invece, deve allegare anche la copia del documento di identità.